Diritto in pillole: il reato di ricettazione
- Andrea Castaldo

- 29 gen 2022
- Tempo di lettura: 6 min
A cura di Andrea Castaldo

Il bene giuridico tutelato
Il delitto di ricettazione, previsto dall’art. 648 del Codice penale, trova fondamento nella tutela del patrimonio del singolo la cui identificazione viene compromessa dalla circolazione dei beni frutto dello stesso reato. Per parte della dottrina dovrebbe tutelarsi anche l’interesse del sistema giudiziario all’incriminazione degli autori del reato presupposto.
Possiamo dire comunque che la ratio della disposizione è quella di bloccare a valle, tramite la punibilità della ricettazione, lo stesso reato presupposto, rendendolo poco appetibile e realizzabile. Trattasi di reato comune, cioè può essere commesso da chiunque, tranne ovviamente che dal concorrente nel reato presupposto. Il denaro o la cosa oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa, e questo vale sia per i delitti dolosi che colposi, anche nella forma del tentativo.
Elementi del reato di ricettazione
La ricettazione è, dunque, un reato nel quale si acquista, riceve oppure occulta denaro o cose che provengono da un delitto, oppure ci si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare un profitto per sé o per gli altri. Per quanto riguarda il denaro o la cosa, viene accolta una nozione ampia, rientrando così nel concetto non solo i proventi, ma anche tutto ciò che è servito a commettere il delitto.
Tale reato può configurarsi se il soggetto agente è certo della provenienza delittuosa del bene che riceve, anche se non ha precisa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato presupposto. Questa consapevolezza, secondo quanto ha statuito la Cassazione, con la pronuncia n. 12704 del 2012, è deducibile da qualsiasi elemento, diretto o indiretto, anche dal comportamento dell’imputato, o dalla insufficiente indicazione, da parte dello stesso, della provenienza della cosa ricevuta, relativamente alla quale è deducibile che il soggetto agente voglia occultarne la provenienza.
Si parla di dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto, tra i soggetti “altri” non va ricompreso l'autore del delitto presupposto, in tal caso potrebbe configurarsi il favoreggiamento reale. Quindi, in altre parole, non si richiede la consapevolezza del delitto, potendosi l’analisi arrestare alla plausibile contezza che la cosa provenga da un delitto, sarà poi il giudice, in concreto, a valutare l’insieme delle circostanze fattuali in grado di indicare la consapevolezza del ricettatore in merito alla provenienza.
Altresì il delitto, in quanto fattispecie costruita a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità, non si necessita di altro. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 37559 del 11-9-2019).
Ancora, possiamo affermare che la ricettazione è un reato a forma vincolata: la norma incrimina l’acquisto, la ricezione o l’occultamento delle cose di provenienza illecita. Il reato si consuma nel momento in cui è realizzata una delle condotte, con la precisazione che l’accordo riguardo l’acquisto è ricettazione consumata, a prescindere dalla futura consegna del bene.
Accertamento del reato presupposto
Particolare attenzione deve aversi in merito all’accertamento del delitto presupposto, poiché la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con consolidato orientamento (vds. Cass. n. 3211/1999; Cass. n. 4077/1990; Cass. n. 26308/2010), ha statuito che il reato anteriore non deve essere necessariamente accertato, in quanto la provenienza delittuosa del bene deve desumersi dalla natura del bene stesso e che non necessariamente l’autore dello stesso sia noto (Cass. n. 9410/1990); quindi si evince che il delitto presupposto non necessita di un accertamento sotto il profilo soggettivo o sotto quello oggettivo.

In merito, il Governo e il Legislatore non ritengono necessari adeguamenti formali della normativa in virtù della consolidata giurisprudenza della Cassazione, che appunto, afferma come non sia necessario che il reato presupposto del riciclaggio sia accertato con sentenza definitiva né che sia totalmente determinato nei suoi elementi costitutivi, compresa l’identità del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute; così come è irrilevante se il reato presupposto della ricettazione sia commesso in Italia o all’estero e non è richiesto che la provenienza delle cose ricettate sia delittuosa anche per lo Stato estero. Si potrebbero configurare, così facendo, possibili violazioni ai principi di legalità e determinatezza previsti nell’art. 25, co. 2, Costituzione.
Modifiche attuate dietro spinte europee
Purtroppo, si è arrivati a tale decreto legislativo del 4 novembre in quanto è aperta una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese instaurata dalla Commissione Europea con lettera di messa in mora del 3 febbraio 2021 per il mancato recepimento della Direttiva Europea entro il termine fissato del 3 dicembre 2020.
Perché questo ritardo? Il ritardo del nostro Paese nel dare attuazione alla Direttiva 1673/2018 - tale da determinare l’apertura formale della procedura di infrazione - rispecchia un generale scarso interesse con il quale è stato accolto il provvedimento europeo, nell’errata presunzione e convinzione che l’ordinamento italiano sia perfettamente compliant rispetto agli obblighi sovranazionali.

Il 4 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri competenti, ha approvato, in esame definitivo, dopo il previsto passaggio parlamentare, diciotto decreti legislativi di attuazione di norme europee già esaminati in via preliminare; in particolare si è voluto dare seguito all’attuazione della Direttiva UE 2018/1673 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale del 23 ottobre 2018. Lo scopo, come si legge al Considerando 3, è quello di allineare la disciplina giuridica europea agli standard internazionali dettati dalle raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) del 2012 e ai successivi aggiornamenti.
Dunque, una grande novità è rappresentata dall’inclusione tra i reati presupposto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio anche di quelli colposi e delle contravvenzioni. Così facendo si cerca di armonizzare la disciplina penale europea in materia, sia dal punto di vista delle fattispecie previste che delle sanzioni applicate. Inoltre, prosegue il lavoro di adeguamento del nostro ordinamento e di attuazione alla Direttiva PIF (Protezione Interessi Finanziari) e del D. Lgs. n. 75/2020 che l’ha recepita.
È interessante notare che tale delitto di ricettazione ricade nella definizione delle condotte che devono costituire riciclaggio come descritte dall’art. 3, par. 1, lett. c), della Direttiva in oggetto, ossia l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della ricezione, che gli stessi provengono da un’attività delittuosa. Tale inclusione non costituisce una novità, poiché la definizione europea di riciclaggio è sempre stata molto ampia e comprende tutte le varie condotte di placement, layering ed integration.
La condotta integrante la nostra nozione di ricettazione, inoltre, era già contenuta sin nella prima Direttiva antiriciclaggio 91/308/CEE, laddove all’art. 1 venivano definite come azioni costituenti riciclaggio anche “l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della ricezione, che i beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività”. Ciò in conformità a quanto definito dalla Convenzione di Vienna del 1988 (art. 3) e dalla Convenzione di Strasburgo del 1990 (art. 6).
Come cambia la disposizione sulla ricettazione
Il Governo interviene per adeguare la fattispecie italiana di ricettazione alle direttive europee antiriciclaggio con modifiche che riguardano soltanto l’aspetto sanzionatorio del delitto. Si considera l’attuale fattispecie descritta dall’art. 648 c.p. pienamente in linea con le previsioni della direttiva, sia per l’elemento soggettivo, cioè la necessaria consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni ricevuti e la nozione ampia di profitto che caratterizza il dolo specifico, sia per gli aspetti oggettivi, quindi, il concetto ampio della “cosa” di provenienza delittuosa, oggetto materiale del delitto.
La disposizione ex art. 648 c.p., in virtù delle modifiche avrà, dopo il primo, l’aggiunta di altri due commi. Si prevede la pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da 300 euro a 6.000 se il fatto riguarda denaro o altri beni provenienti da contravvenzione punita con la pena dell’arresto superiore nel massimo a 1 anno e nel minimo a 6 mesi; ancora, si innalza la pena se il reato è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Viene poi sostituito il comma 2 con il seguente, anche se rimane la particolare tenuità: “Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a 3 anni e della multa sino a 800 euro nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.” Questa è una ipotesi di circostanza attenuante.
Così facendo, la sanzione pecuniaria viene innalzata da 516 a 1.000 euro e vengono previste conseguenze anche nel caso in cui il denaro o le cose provengano da condotte contravvenzionali. In conseguenza di ciò, il termine “delitto” indicato nel terzo comma viene sostituito con “reato” per includere anche le contravvenzioni. La nuova formulazione del terzo comma assume il seguente tenore: “Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”
Conclusioni
Il Governo sta facendo seri ed effettivi passi in avanti far sì che la normativa italiana sia pienamente allineata alle novità della disciplina europea della lotta al riciclaggio mediante il diritto penale; questo nonostante, molto spesso indirizzi di disciplina e di evoluzione della materia siano provenuti proprio dal nostro ordinamento, essendo noi un modello in merito. Infine, l’evoluzione prospettata dalla ricezione della Direttiva, che non riguarda solo le modifiche al reato di ricettazione, avrà un impatto e delle conseguenze anche per il regime della responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001, con la necessità di aggiornare i modelli di organizzazione e gestione rispetto al rischio di riciclaggio, la cui definizione è stata modificata ed ampliata.
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