Referendum sulla giustizia del 12 giugno: facciamo chiarezza
- Andrea Castaldo

- 11 giu 2022
- Tempo di lettura: 8 min
A cura di Andrea Castaldo

Con Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 per il giorno di domenica 12 giugno 2022 sono stati indetti cinque referendum abrogativi ex art. 75 Cost. Nel dettaglio, avranno i seguenti colori:
🔴 scheda di colore rosso per il Referendum n. 1: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
🟠 scheda di colore arancione per il referendum n. 2: limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
🟡 scheda di colore giallo per il referendum n. 3: separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
⚫ scheda di colore grigio per il Referendum n. 4: partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;
🟢 scheda di colore verde per il Referendum n. 5: abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
Sono coinvolti circa 51 milioni di cittadini (compresi quelli residenti all’estero) i quali sono chiamati ad esprimersi su 5 quesiti referendari abrogativi. Se non verrà raggiunto il quorum necessario, cioè la maggioranza assoluta con il 50 % più uno dei voti, sarà tutto inutile.
Il proprio giudizio di voto si esprime così:
apporre un segno sul SI se si desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata;
apporre un segno sul NO se si desidera che la norma sottoposta a Referendum resti in vigore.
Sono disponibili alla visualizzazione le schede fac-simile dei 5 quesiti. Clicca per scaricarli in pdf:
Vediamo ora nel dettaglio ciascuna materia dei singoli quesiti referendari:
I) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
Oggetto di tale quesito è il Decreto Legislativo n. 235 del 2012, parte della Riforma Severino (il nome proviene dell’allora Ministro della Giustizia – Paola Severino). Il Decreto è parte di uno dei più ampi interventi normativi di contrasto alla corruzione in Italia apprezzato anche a livello sovranazionale (UE, OCSE, ONU). La disciplina precedente la Riforma voluta dal Governo Monti non prevedeva nulla in materia di incandidabilità per deputati, senatori, membri del Parlamento europeo e incarichi di Governo.

Il Decreto stabilisce il divieto di ricoprire cariche di deputato, di senatore, di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, nonché all’assunzione e allo svolgimento degli incarichi di Governo nazionale, l’incandidabilità o l’ineleggibilità alle elezioni politiche o amministrative, e la conseguente automatica decadenza da tali cariche, per coloro che vengono condannati in via definitiva per determinati reati, in particolare gravi reati contro la PA (corruzione, concussione, peculato ecc.), abuso d’ufficio, associazione a delinquere, criminalità organizzata, terrorismo, traffico illecito di sostanze stupefacenti e armi.
Ancora, si prevede, per gli amministratori locali, in caso di condanna non definitiva, quindi anche di primo grado, la sospensione dalla carica in via automatica per un periodo massimo di 18 mesi. La Corte Cost. n. 35/2021 che in merito ha affermato l’assoluta compatibilità di tale misura con i principi costituzionali. Tale misura, per taluni, è eccessivamente gravosa per gli Amministratori locali in assenza, nello specifico, di sentenza non definitiva.
Se vince il Sì, avremo un ritorno alla disciplina pre-2012, quindi ciò vorrà dire che la valutazione, se applicare o meno la misura della pena accessoria, è rimessa alla decisione del giudice che, caso per caso, valuterà i fatti del processo.
Il punctum dolens, cioè la sospensione dall’incarico per un Amministratore locale dopo una sentenza di condanna non definitiva, potrebbe porsi in contrasto, come detto, col diritto alla presunzione di innocenza sancito dalla nostra Costituzione.
Ma è la stessa Carta a prevedere all’articolo 54 lo svolgimento delle funzioni pubbliche con disciplina e onore. Quindi, si evince come, dai soggetti che ricoprono ed occupano cariche pubbliche, si richieda ancor più rigore, trasparenza, virtù rispetto a quanto si potrebbe richiedere ad un altro cittadino, ciò perché hanno responsabilità dirette nei confronti della Nazione.
Sicuramente, potrebbe essere oggetto di valutazione e future modifiche la disparità di trattamento verso gli Amministratori locali, ma ciò è di responsabilità del Parlamento. Probabilmente, abrogare l’intero Decreto n. 235/2012 non sembra accettabile e si arrecherebbe un vulnus eccessivo al sistema giudiziario, nonché alla comunità.
II) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.
Innanzitutto, cerchiamo di capire cos’è una misura cautelare: si tratta di un provvedimento provvisorio e immediatamente esecutivo volto ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare un pericolo per l’accertamento del reato, per l’esecuzione della sentenza o determinare un aggravamento delle conseguenze del reato o l’agevolazione di altri reati.
Per una loro corretta applicazione si presuppone l’esistenza di due requisiti: i gravi indizi di colpevolezza (art. 273, co. 1, c.p.p.), e le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.).
Tale quesito referendario interviene sull’art. 274 c.p.p., sono fatte salve le previsioni delle lettere a) e b) – concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova nonché quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga – e si vuole abrogare parte della lett. c), ove si prevede l’applicazione di misura cautelare (compresa la custodia cautelare in carcere) se vi è pericolo che il soggetto commetta delitti della stessa specie di quello per cui si procede.
Non sarà oggetto di possibile abrogazione l’altra parte della lettera c) riguardante il concreto e attuale pericolo che il soggetto commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale o delitti di criminalità organizzata.
La previsione della lett. c), che si vuole abrogare, è quella di voler proteggere la collettività dal pericolo di reiterazione del reato da parte del soggetto indagato/imputato. In tale discorso rilevano i principi costituzionali di legalità, di presunzione di innocenza e di tutela della libertà personale. La custodia cautelare in carcere è un’eccezione, come ricordato anche dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), è l’extrema ratio.
Quindi, sicuramente, la custodia cautelare in carcere, e in senso lato, le misure cautelari personali, sono probabilmente, secondo i dati del Ministero della Giustizia, abusate.
L’art. 274 c.p.p. si fonda su criteri tassativi di individuazione delle esigenze giustificatrici dell’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Infatti, nel caso di reiterazione del reato, la custodia cautelare non può essere sempre disposta, bensì solo se si tratta di delitti che prevedano una reclusione non inferiore a quattro anni o di almeno cinque anni per la custodia cautelare in carcere.
Se vincerà il Sì, rimarranno fuori dall’ambito di applicazione della disciplina tutti quei reati contro l’incolumità pubblica non commessi però da organizzazioni criminali o da terroristi, né mediante armi o altri mezzi di violenza personale: ad es., rapina, estorsione, corruzione, traffico di droga, delitti contro la PA, stalking, reati fiscali.
III) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.
Giudici e Pubblici Ministeri condividono lo stesso indirizzo di studi, stessa formazione, stesso concorso, stessa carriera, stesso organo di autogoverno (CSM) e il quesito referendario chiede se si vuole che la scelta sul diventare giudice (funzione giudicante) o PM (funzione requirente) venga fatta all’inizio, così da avere una separazione delle funzioni nel corso dell’attività lavorativa, per favorire equità, imparzialità e indipendenza.
Il Dott. Giovanni Falcone in una intervista del 1992 si diceva fortemente a favore della separazione delle carriere. Altri, invece, colgono in questa interscambiabilità di ruoli, nel corso dell’attività professionale, una occasione di crescita, formazione e miglioramento, si pensi al Dott. Gratteri (Procuratore della Repubblica a Catanzaro). La possibilità per il magistrato di avere una visione a 360 gradi delle funzioni requirenti e giudicanti e poter meglio ponderare le sue scelte e decisioni, una completezza dell’attività giurisdizionale per svolgere potenzialmente meglio la propria attività.
Se davvero vogliamo ruoli distinti per PM e giudici sarebbe forse il caso di creare percorsi di formazione, specializzazione, competenze totalmente diversificati, anche due concorsi diversi per l’accesso alla professione, due organi di autogoverno e metter mano alla Costituzione con principi specifici per ciascuno e non unificati.
IV) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.
Il quarto quesito riguarda invece le modalità con cui vengono valutati i magistrati. Ogni quattro anni, infatti, i magistrati sono oggetto di una valutazione sul loro operato.
Le valutazioni sono svolte dai Consigli Giudiziari (organi del CSM). Tali Consigli sono presenti nei 26 distretti di Corte d’Appello e sono composti da magistrati, dal Presidente della Corte d’Appello e dal Procuratore Generale. A questi soggetti, cd. componenti “togati”, si aggiungono poi avvocati e professori universitari in materie giuridiche che partecipano a titolo di membri “laici”. Il diritto di voto spetta solo ai membri togati.
Lo scopo del referendum è quello di abrogare l’art. 16 del D. Lgs. n. 25/2006 per far sì che anche gli avvocati e i professori universitari partecipino alle valutazioni, esercitando il proprio diritto di voto.
In caso di vittoria del Sì, anche i membri laici potranno esercitare il proprio voto e dare una valutazione piena ed effettiva dell’operato dei magistrati.
Critiche in realtà sono mosse in quanto potrebbe esserci il rischio che, durante un processo, un giudice potrebbe confrontarsi con un avvocato che poi successivamente andrà a valutarlo, influenzando, con il suo voto, un eventuale avanzamento di carriera, ledendo così i principi di autonomia e indipendenza.
Questo punto è molto critico e dovrebbe essere particolarmente attenzionato dal Legislatore per evitare compromessi o potenziali “vendette”.
V) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura - CSM.
Il CSM è l’organo di autogoverno della magistratura, ne fanno parte: il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati (cd. membri togati), per 1/3 dal Parlamento in seduta comune (cd. componenti laici).
Ad oggi, se un magistrato si vuole candidare come membro del CSM deve raccogliere a suo sostegno almeno 25 firme di altri suoi colleghi. Tale tema si lega a quello annoso e sempre particolarmente polemico e grigio delle correnti politiche presenti nella magistratura.
In caso di vittoria del Sì, verrebbe meno l’obbligo della raccolta firme e quindi tornerebbe in vigore la legge del 1958 regolatrice del funzionamento del CSM, per cui il singolo magistrato potrebbe presentare la propria candidatura in autonomia e liberamente senza il supporto di altri magistrati.
In conclusione, anche se i quesiti fossero approvati, e visti il quorum, la conoscenza dei quesiti e dei relativi problemi, nonché la grande attenzione dei media e dei cittadini (ironia e sarcasmo) sul tema, ed è molto difficile, si dovrebbe tornare in Parlamento per i necessari aggiustamenti e per sopperire a lacune nella disciplina, tanto varrebbe, allora, affrontare il confronto parlamentare tra le varie forze politiche, invece che ricorrere a referendum abrogativi che solo in apparenza riconoscono potere decisorio ai cittadini.
Vorrei inoltre segnalare come 3 dei 5 quesiti referendari trattano questioni oggetto della Riforma della giustizia portata avanti dalla Ministra Cartabia, che però deve ancora essere votata al Senato. Mi riferisco a quelli riguardanti le modalità di elezione dei membri togati del CSM, la valutazione della professionalità dei magistrati e la separazione delle funzioni degli stessi.

Dalla redazione di tale breve riflessione ho tratto una sola conferma, e cioè l’inadeguatezza del referendum per affrontare una questione così complessa come l’ordinamento giudiziario e le sue varie e molteplici declinazioni. In conclusione, quesiti scritti male, difficilmente leggibili e comprensibili per l’italiano medio porteranno alla conseguenza di avere pochissime persone a votare che preferiranno trascorrere il fine settimana in luoghi di villeggiatura, disinteressati e per nulla informati.
Per maggiori informazioni: https://dait.interno.gov.it/elezioni/speciale-referendum
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